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ROTTAMAZIONE AUTO - I chiarimenti dell'ACI |
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Pagina 2 di 2 Spettano i benefici in caso di acquisto di un veicolo nuovo da cointestare a due soggetti a fronte della rottamazione di un veicolo intestato solo a uno dei soggetti od ad un familiare convivente di uno dei nuovi intestatari (occorre presentare lo stato di famiglia). Il bonus spetta anche se viene consegnato per la rottamazione un veicolo intestato a due o più persone non legate da rapporto di familiarità e ne viene acquistato uno nuovo intestato ad uno solo dei soggetti o a un familiare convivente con uno di loro. Gli altri contestatari dei veicolo da demolire dovranno sottoscrivere una dichiarazione di consenso corredata dalla fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Si usufruisce dei benefici anche in caso di demolizione del veicolo anteriore alla data del contratto di acquisto del veicolo nuovo purchè la rottamazione e l’acquisto del veicolo siano stati effettuati tra il 3 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2007, come previsto dalla Finanziaria per il 2007. Per le formalità di radiazione effettuate in data successiva all’acquisto del veicolo nuovo si conferma che la consegna del veicolo al rottamatore e la radiazione al Pra deve essere effettuata entro 15 giorni decorrenti dalla data di consegna del veicolo nuovo (questa data sarà dichiarata dall’acquirente con apposito modulo). L’erede che rottama un veicolo intestato ad un soggetto deceduto può beneficiare degli ecoincentivi, in quanto subentra in tutti i diritti e gli obblighi del de cuius. Le agevolazioni per la rottamazione di un veicolo in cambio dell’acquisto di un nuovo veicolo possono essere concesse per successioni aperte dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, mentre potranno beneficiare del contributo per la rottamazione di un veicolo Euro 0 o Euro 1 senza sostituzione le successioni aperte dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2007. L’incentivo spetta nel caso di rottamazione per riacquisto di un veicolo nuovo, sia nella rottamazione senza sostituzione. Per comprovare il proprio diritto è necessario produrre al PRA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la qualità di erede e la data dell’avvenuto decesso. In alternativa può essere presentato in fotocopia l’atto di accettazione dell’eredità. I benefici spettano anche qualora la successione non sia stata chiusa e vi siano più eredi. In presenza di più eredi uno solo può usufruire dei benefici dietro consenso degli altri aventi diritto: è necessario allegare alla formalità di radiazione una dichiarazione di consenso alla richiesta di agevolazione sottoscritta dagli altri eredi, corredata dalla fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Se gli eredi che cointestano il veicolo sono più di uno, il beneficio è ripartito. I locatari rottamando un veicolo loro intestato o intestato ad un loro convivente, possono usufruire delle agevolazioni per la rottamazione di autovetture o autoveicoli Euro 0 o Euro 1 con riacquisto di autovetture nuove Euro 4 o Euro 5 (che per ora ancora non sono sul mercato), per la rottamazione di autocarri euro 0 o Euro 1 e riacquisto di veicoli nuovi di minore impatto ambientale di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate Euro 4 o Euro 5 o per acquisto di autovetture con alimentazione esclusiva o doppia a gas metano, Gpl, alimentazione elettrica o a idrogeno (1.500 euro ai quali si aggiungono altri 500 euro se le emissioni di Co2 sono inferiori a 120 grammi per chilometro). Il veicolo nuovo sarà intestato alla società di leasing. La dichiarazione sostitutiva del concessionario dovrà indicare i dati identificativi della società di leasing e del locatario.Prima iscrizione oltre i termini di legge. I benefici non spettano in caso di acquisto di un nuovo veicolo con rottamazione la cui richiesta di formalità al PRA venga effettuata dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo, prevista dal D. Lgs. n. 285/1992. Il termine di 60 giorni rappresenta un termine perentorio entro il quale la procedura di iscrizione dei veicoli al Pra deve concludersi. Per approfondimenti normativi: - D. Lgs. n. 285/1992.
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