Con una Circolare l’Aci ha reso noti i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’applicazione degli ecoincentivi. Fra le novità di maggiore importanza si segnala che il beneficio rottamazione spetta anche al locatario che rottama una vettura intestata a proprio nome od a nome di un familiare e sale su una nuova vettura acquistata in leasing. Gli ecoincentivi sono possibili per la persona giuridica a fronte della medesima intestazione del veicolo rottamato e di quello acquistato. Non ha diritto all’incentivo la società che demolisce un veicolo intestato ad una persona fisica della società. Delucidazioni sono state fornite anche sulla possibilità di sommare i benefici concessi dalla Legge Finanziaria e sul limite di emissioni del veicolo a cui fare riferimento: il limite da considerare è quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante riportato nella carta di circolazione. Altri chiarimenti riguardano la possibilità di beneficiare degli incentivi per gli eredi e sulla demolizione del veicolo anteriore all’acquisto della vettura nuova. E' stato confermato che i veicoli cosiddetti "chilometri zero" e quelli fiscalmente "nuovi" non hanno diritto ai benefici. Passiamo ad illustrare i chiarimenti con maggiore dettaglio. La persona fisica o giuridica che acquista un veicolo per attività di impresa è tenuto a rispettare il limite massimo delle agevolazioni fruibili in un triennio oltre il quale le stesse si trasformano in aiuti di Stato (attualmente 200mila euro). Si deve pertanto presentare al Pra una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta il rispetto della regola di aiuti de minimis. Il titolo per poter dimostrare la data di acquisto del veicolo è il contratto di acquisto o qualsiasi atto o documento in uso nella pratica commerciale, purché impegnativo tra le parti ed in grado di comprovare l’effettivo acquisto del veicolo. La documentazione si presenta in fotocopia al Pra per consentire, nella fase di verifica, l’associazione fra il veicolo acquistato e quello demolito. Non rientrano nelle agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007 i veicoli cosiddetti "chilometri zero", né i cosiddetti veicoli fiscalmente "nuovi" che, essendo già immatricolati, sono nuovi solo ai fini fiscali dell’applicazione dell’Iva. L’impossibilità di produrre copia del certificato di rottamazione all’atto di immatricolazione/iscrizione del veicolo non è causa ostativa al godimento dei benefici. In caso di mancata consegna del certificato di rottamazione allegato alle formalità di iscrizione del veicolo nuovo è necessario che venga annotata negli archivi del PRA l’avvenuta cessazione della circolazione e venga rilasciato il certificato di radiazione. Il concessionario deve conservare copia del certificato di radiazione del veicolo. Non è possibile presentare un'autocertificazione attestante la rottamazione.
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